WELCOME_MESSAGE

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca

TRASMISSIONE NOTIZIE DI REATO

15/01/2024 Con il d.lgs. 150/2022 (“riforma Cartabia”) è stato introdotto il processo penale telematico ed in particolare l'art. 111 bis c.p.p. disciplina il deposito telematico di atti, documenti  richieste e memorie, mentre l’art. 111 ter c.p.p. si occupa della formazione del fascicolo informatico dell’accesso agli atti.

In data 14.1.2024 è entrato in vigore il decreto del Ministro della Giustizia 217/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2023, il quale all’art. 3 comma 1 prevede che: “a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento, durante la fase delle  indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 11 l-bis del codice di procedura penale.Dunque, il deposito atti, documenti, richieste e memorie presso la Procura della Repubblica deve avvenire con modalità telematiche anche da parte della polizia giudiziaria.

Direttiva Procuratore della Repubblica

Allegato 1

Allegato 1 manuale portale NDR

Allegato 2 indicaioni trasmissione elenchi mensili a carico di ignoti

Allegato 3 indicazioni per la trasmissione dei seguiti

Allegato 4 indicazioni per la trasmissione atti relativi alle intercettazioni

Allegato 6

Allegato 7

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/01/2024 Con il d.lgs. 150/2022 (“riforma Cartabia”) è stato introdotto il processo penale telematico ed in particolare l'art. 111 bis c.p.p. disciplina il deposito telematico di atti, documenti  richieste e memorie, mentre l’art. 111 ter c.p.p. si occupa della formazione del fascicolo informatico dell’accesso agli atti.

In data 14.1.2024 è entrato in vigore il decreto del Ministro della Giustizia 217/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2023, il quale all’art. 3 comma 1 prevede che: “a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento, durante la fase delle  indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 11 l-bis del codice di procedura penale.Dunque, il deposito atti, documenti, richieste e memorie presso la Procura della Repubblica deve avvenire con modalità telematiche anche da parte della polizia giudiziaria.

Direttiva Procuratore della Repubblica

Allegato 1

Allegato 1 manuale portale NDR

Allegato 2 indicaioni trasmissione elenchi mensili a carico di ignoti

Allegato 3 indicazioni per la trasmissione dei seguiti

Allegato 4 indicazioni per la trasmissione atti relativi alle intercettazioni

Allegato 6

Allegato 7

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna a inizio pagina Collapse