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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca

Glossario

Indicazioni circa il contenuto delle comunicazioni delle notizie di reato. Le notizie di reato: 1) devono essere sempre accompagnate da un prospetto riepilogativo analogo al modulo allegato che consenta a questo Ufficio di evidenziare gli elementi essenziali della Notizia di Reato ed una rapida iscrizione sul relativo registro; 2) devono essere sempre inserite nel Portale Notizie di Reato del Ministero della Giustizia (omettendo la comunicazione di inserimento all’indirizzo ndrloc.procura.lucca@giustiza.it in quanto non più necessaria), avendo cura, inoltre, di compilare - ove possibile - debitamente tutti i campi presenti. Successivamente, trascorsi alcuni giorni dall’inserimento, si dovrà verificare opportunamente il buon esito dello stesso. Modalità diverse di trasmissione devono essere preventivamente concordate con la segreteria del Procuratore. Modalità diverse di trasmissione devono essere preventivamente concordate con la segreteria del Procuratore 3) Per gli atti urgenti, (atti soggetti a convalida del PM, richieste urgenti di sequestri e misure cautelari, procedimenti per i reati a cui si applica la procedura per "codice rosso"), dopo aver provveduto con le stesse modalità, di cui al punto 2 all’inserimento nel Portale Notizie di Reato deve essere data notizia esclusivamente al PM di turno tramite pec all’indirizzo segreteriapm.procura.lucca@giustiziacert.it (eventualmente, per completezza, allegando la stessa CNR); Le nuove CNR che non rivestono carattere di urgenza pertanto non devono essere trasmesse all'indirizzo pec segreteriapm.procura.lucca@giustiziacert.it; 4) Devono essere consegnate a mano nei giorni stabiliti presso gli uffici preposti alla ricezione, dopo aver provveduto alla compilazione dell’annotazione preliminare sul P Notizie di Reato (evitando di aggiungere anche parzialmente i relativi allegati),solo le notizie di reato che risultano eccessivamente voluminose e/o corredate da supporti magnetici; 5) Inserite correttamente nel Portale Notizie di Reato, le notizie di reato non devono essere trasmesse anche a mezzo di altri canali (es. via pec/mail) allo scopo di non creare duplicati; 6) I seguiti delle notizie di reato concernente integrazioni, esiti di indagine o altro (ma non riguardanti intercettazioni) , devono essere trasmesse solo all’indirizzo pec segreteriapm.procura.lucca@giustiziacert.it indicando nell’oggetto del messaggio il numero di annotazione preliminare della CNR a cui si fa seguito nonché, se conosciuto, il nominativo del PM assegnatario del fascicolo; 7) L notizie di reato a carico di ignori per i delitti commessi con violenza alla persona o per i reati di cui all'art. 624 bis commi 1 e 2 c.p. possono essere trasmesse con l'elenco mensile "ignoti" soltanto se corredate con la dichiarazione della parte offesa di rinunciare espressamente alla notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p. (in quanto per tali reati l'art. 408 comma 3-bis c.p.p. prevede che l'avviso della richiesta di archiviazione debba essere effettuato anche se la persona offesa non lo richiede espressamente); 8) non possono essere trasmesse con l'elenco mensile "ignoti" le notizie di reato a carico di ignoti per le quali la persona offesa ha avanzato espressamente la richiesta di essere informata circa l'eventuale richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 comma 2 c.p.p.
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LINEE GUIDA RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX Art. 6 D.L. 132/14 conv. in L. 162/14 1) SEPARAZIONI Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato; Stato di famiglia Certificato di residenza di entrambi i coniugi o certificato dell’ultima residenza; Competenza territoriale: art. 706 co. 1 e 2 c.p.c. 2) DIVORZI Atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato; Stato di famiglia di entrambi i coniugi; Certificato di residenza di entrambi i coniugi; Copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati o copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (art. 6 L.162/2014) o copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale di Stato civile (art.12 L. 162/2014); Competenza territoriale: la Procura nel cui circondario almeno uno dei coniugi ha la residenza o domicilio (art.4 co. 1 L.898/1970) 3) MODIFICHE Stato di famiglia e di residenza dei coniugi In caso di modifica di separazione: copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (art. 6 L. 162/2014) o copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale di Stato civile (art. 12 L. 162/2014). In caso di modifica di divorzio: copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell’accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (art. 6 L. 162/2014) o copia autentica dell’accordo di divorzio concluso e certificato dall’Ufficiale di Stato civile (art. 12 L. 162/2014). 4) IN TUTTI I CASI Presenza di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti: dichiarazione dei redditi di ciascun coniuge relativa agli ultimi tre anni con attestazione dell’invio all’Agenzia delle Entrate o dichiarazione sostitutiva autenticata dal comune. Presenza di figli con handicap: certificazione sanitaria relativa all’handicap. DEPOSITO IN SEGRETERIA Deposito dell’originale dell’accordo che verrà restituito, unitamente all’originale del provvedimento adottato dal procuratore della Repubblica, all’avvocato che ha presentato la convenzione o a quello eventualmente indicato nel caso di più avvocati per la successiva trasmissione all’ufficiale dello stato civile. Copia conforme all’originale del provvedimento del procuratore della Repubblica unitamente a copia semplice dell’accordo verranno trattenuti dalla segreteria. Esenzione da imposta di bollo e da contributo unificato di iscrizione a ruolo. Esenzione da diritti di cancelleria per il rilascio della copia autentica del nulla osta o dell’autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero.
Per la presentazione di denunce, querele o esposti all'autorità giudiziaria è possibile rivolgersi: - ai Commissariati della Polizia di Stato; - alle Stazioni Carabinieri; - ai Comandi della Guardia di Finanza; - ai Comandi della Polizia Municipale.
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