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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca

Sepse di giustizia

SPESE DI GIUSTIZIA

Contatti:

PEO: liquidazioni.procura.lucca@giustizia.it

PEC: spesedigiustizia.procura.lucca@giustizacert.it


Personale:

Dott.ssa Roberta Falco, Funzionario Giudiziario Responsabile dell’Ufficio

Piano: primo  Stanza: 22

Telefono: 0583522231

e-mail: roberta.falco@giustizia.it

Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì 9-13


Materie e attività di competenza

L’Ufficio si occupa della liquidazione delle spese di giustizia, secondo quanto disposto dal D.P.R. 115/2002. Sono considerate spese di giustizia i compensi e le indennità spettanti agli ausiliari dei magistrati, quali consulenti tecnici, interpreti e traduttori, ai custodi giudiziari, ai gestori di servizi telefonici o noleggio di apparati, nonché le spese straordinarie (acquisto materiali ai fini del procedimento penale).

L’Ufficio si occupa, inoltre, di liquidare le indennità dei Vice Procuratori Onorari e quelle dovute per missioni al personale di Polizia Giudiziaria.


PER IL PROFESSIONISTA

PER CTU, Interpreti e Traduttori

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

La richiesta di liquidazione compensi per le attività di consulenza, traduzione, interpretariato, da depositare entro 100 giorni dal compimento delle operazioni peritali pena la decadenza del diritto agli onorari (art. 71 DPR 115/2002), deve essere depositata presso questo Ufficio esclusivamente seguendo una delle due seguenti modalità:

 

  • presso l’Ufficio Spese di Giustizia che può avvenire recandosi di persona nell’Ufficio Spese di Giustizia di questa Procura (1° piano, stanza 22) o tramite posta elettronica peo liquidazioni.procura.lucca@giustizia.it o pec spesedigiustizia.procura.lucca@giustiziacert.it
  • tramite IstanzaWeb raggiungibile al link https://lsg.giustizia.it, a cui si accede con SPID, CNS o CIE. Una vola entrati, sulla home-page è possibile scaricare una “Guida all’uso”: il funzionamento del sistema è molto semplice ed offre la possibilità di un costante monitoraggio dello status delle proprie richieste di liquidazione.

Il deposito univoco presso l’Ufficio Spese Giustizia garantisce che le istanze vengano subito protocollate e che la pratica di liquidazione venga istruita in breve tempo.

DATI  ANAGRAFICI, FISCALI E BANCARI

I dati anagrafici, fiscali e bancari dell’ausiliario del magistrato sono dichiarati una sola volta compilando l’apposito modulo:

  1. Informazioni ausiliario del magistrato
  2. Informazioni custode
  3. Informazioni VPO

oppure sono direttamente inseriti in SIAMM tramite IstanzaWeb (link). Il perito dovrà comunicare tempestivamente all’Ufficio eventuali variazioni.

ONORARI

Gli onorari possono essere fissi, variabili o commisurati al tempo come da tabelle allegate al decreto 30 maggio 2002 (link)

Per gli onorari commisurati al tempo si ricorda che ogni vacazione è pari a due ore. Per ogni giorno possono essere pagate massimo 4 vacazioni. La prima vacazione è part a € 14,68, mentre le successive sono pari a € 8,15.

È previsto l’aumento sino al 20% degli onorari se il magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento ovvero fino al loro raddoppio se trattasi di perizia di eccezionale complessità  o importanza.

L’indicazione dell’urgenza deve essere esplicitata dal Magistrato all’atto del conferimento dell’incarico con adeguata motivazione.

È prevista la riduzione di un terzo se la perizia non è conclusa nel termine previsto.

AUMENTO DEGLI ONORARI SINO AL DOPPIO (art. 52 c1 DPR 115/2002)

Al fine di poter valutare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 52, comma 1 T.U. Spese di Giustizia, nella richiesta di liquidazione l’Ausiliario del Magistrato vorrà sinteticamente indicare le ragioni per cui le prestazioni debbano ritenersi di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, per consentire al magistrato di valutare l’eventuale applicazione della disposizione.

PROROGHE

L’art. 52 2° comma T.U.S.G. precisa che la consulenza deve essere consegnata nei termini stabiliti dal Magistrato e che solo in caso di “eventi sopravvenuti e non imputabili al consulente” tale termine può essere prorogato, non potendosi, quindi, autorizzare richieste prive di motivazione o con motivazioni non in linea con il disposto normativo. Per non incorrere nella decurtazione di un terzo dell’onorario previsto, quindi, l’ausiliario del magistrato è tenuto a chiedere entro la scadenza prevista la proroga del termine con adeguata motivazione.

SPESE

Agli ausiliari spettano “… le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico” (art. 49 DPR 115/2002)

  • Spese di viaggio

           Si possono richiedere le spese di viaggio con mezzi pubblici allegando la relativa documentazione

           Il rimborso chilometrico per uso del mezzo proprio deve essere preventivamente autorizzato dal PM. Il consulente/interprete è tenuto a verificare che tale autorizzazione sia stata inserita nel verbale di conferimento incarico.

  • Cancelleria

          Non possono essere rimborsate le spese di cancelleria (fotocopie, toner, stampe) in quanto già comprese nell’onorario, come stabilito dall’art. 29 del DM 30/05/2002.

  • Collaboratori

           L’art. 56, comma 3 e 4 DPR 115/02 stabilisce che il perito può avvalersi di collaboratori, previa autorizzazione del PM. La liquidazione del compenso a favore del collaboratore è a cura del perito che se ne avvale. Il     

           compenso versato al collaboratore andrà poi indicato come spesa, allegando la documentazione fiscale comprovante l’avvenuto pagamento

  • Altre spese

            Possono essere rimborsate le spese sostenute preventivamente autorizzate dal Magistrato. Per spese sostenute si intendono spese effettivamente pagate, quindi l’ausiliario è tenuto a dimostrare l’avvenuto pagamento     

            producendo apposita quietanza (bonifico, attestazione di avvenuto pagamento da parte del beneficiario).

  • TRATTAMENTO FISCALE

           Il trattamento fiscale dell’ausiliario del magistrato che presta la propria opera per l’A.G. è regolamentato dall’art. 50 TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) lettera f) dove si indica che le indennità versate dallo stato per                     l’esercizio di pubbliche funzioni è “assimilato ai redditi di lavoro dipendente” tranne che per le figure rientranti nell’art. 53 (redditi di lavoro autonomo).

L’ausiliario del magistrato rientra quindi tra uno dei seguenti regimi fiscali:

  • Lavoratore assimilato a quello dipendente: sono tutti quegli ausiliari del magistrato che non sono titolari di partita IVA. Si applica l’aliquota IRPEF vigente per scaglioni di reddito, l’addizionale regionale e comunale.
  • Lavoratore autonomo: è titolare di partita IVA e si applica l’aliquota vigente oltre alla ritenuta d’acconto, a meno che non sia soggetto a regime forfettario. È possibile erogare l’aliquota del 2-4% di CPA o INPS.
  • Ditta individuale, Società: è titolare di partita IVA e si applica l’aliquota vigente. Sono soggetti a Split Payment, ovvero all’esigibilità immediata dell’IVA
  • Studio associato: è titolare di partita IVA e si applica l’aliquota vigente. È possibile erogare l’aliquota del 2-4% di CPA o INPS.
  • Intramoenia (per le prestazioni sanitarie): la fattura per l’attività svolta è emessa dall’azienda ASL cui appartiene il medico

 

Modulistica:

  1. Informazioni ausiliario del magistrato
  2. Informazioni custode
  3. Informazioni VPO
  4. Richiesta liquidazione CTU
  5. Richiesta liquidazione interprete e traduttore
  6. Richiesta spese di custodia e trasporto

 

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